Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la definizione di un quadro fiscale favorevole allo sviluppo dell'economia circolare)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la definizione di un quadro fiscale favorevole allo sviluppo dell'economia circolare:
a) attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/98/CE, considerando anche la necessità di intervenire sui prodotti provenienti da Paesi extra Unione europea non soggetti all'applicazione di tale direttiva;
b) prevenzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso la detassazione degli investimenti in riprogettazione e sviluppo di filiere circolari sul modello «dalla culla alla culla»;
c) razionalizzazione delle misure fiscali incentivanti attualmente vigenti in un quadro normativo semplice e stabile, che permetta alle aziende di pianificare ed effettuare investimenti con ragionevole sicurezza;
d) applicazione della gerarchia di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto concerne la priorità del compostaggio rispetto al recupero energetico dai rifiuti organici.