Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che i poteri fiscali e i limiti minimi e massimi dell'aliquota di cui alla lettera a) siano almeno pari a quelli attualmente previsti dalla legislazione vigente per l'addizionale regionale IRPEF; il limite massimo di aliquota dovrà garantire a livello aggregato un gettito almeno equivalente a quello assicurato dalla legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.