Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che la tassazione sugli immobili ad uso turistico ricettivo venga annualmente commisurata all'effettivo tasso di utilizzo degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, da rilevarsi anche mediante i dati che le strutture ricettive trasmettono al Ministero dell'interno ai sensi del comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.