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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.10. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
7.10.

  Al comma 1, sostituire lettera a), con la seguente:

   a) prevedere la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta sull'IRPEF e una sovraimposta sull'imposta derivante dalla tassazione dei redditi direttamente prodotti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES), le cui aliquote di base possono essere aumentate o diminuite dalle regioni entro limiti prefissati. La sostituzione deve garantire che con l'applicazione delle nuove aliquote di base della sovraimposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dalla normativa statale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: della sovraimposta con le seguenti: delle sovraimposte di cui alla lettera a);

   al medesimo comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere, per i comuni, che la facoltà di applicare un'addizionale all'IRPEF sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull'IRPEF e una sovraimposta sull'imposta derivante dalla tassazione dei redditi direttamente prodotti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES). I limiti alla manovrabilità delle sovraimposte da parte dei comuni sono determinati in modo da garantire ai comuni nel loro complesso un gettito corrispondente a quello generato dall'applicazione dell'aliquota media dell'addizionale comunale all'IRPEF in base alla legislazione attualmente vigente.