Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta di soggiorno:
a) riduzione delle soglie attualmente previste e contestuale individuazione di ulteriori punti di prelievo, oltre le strutture ricettive e dalle locazioni brevi, tra le attività che traggono beneficio, direttamente o indirettamente, dall'economia turistica, anche al fine di ricomprendere tra i soggetti imposti coloro che utilizzano i servizi del comune senza pernottarvi;
b) adozione di una regolamentazione omogenea valida per tutto il Paese, al fine di rivolgere ai turisti ed ai soggetti responsabili del prelievo una comunicazione chiara ed univoca;
c) destinazione vincolata degli introiti alla realizzazione di interventi in materia di turismo e di accoglienza.