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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
7.04.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta di soggiorno:

   a) riduzione delle soglie attualmente previste e contestuale individuazione di ulteriori punti di prelievo, oltre le strutture ricettive e dalle locazioni brevi, tra le attività che traggono beneficio, direttamente o indirettamente, dall'economia turistica, anche al fine di ricomprendere tra i soggetti imposti coloro che utilizzano i servizi del comune senza pernottarvi;

   b) adozione di una regolamentazione omogenea valida per tutto il Paese, al fine di rivolgere ai turisti ed ai soggetti responsabili del prelievo una comunicazione chiara ed univoca;

   c) destinazione vincolata degli introiti alla realizzazione di interventi in materia di turismo e di accoglienza.