Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione della TARI di cui all'articolo 1, commi da 641 a 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sulla produzione di rifiuti urbani:
a) imposizione basata sulla reale quantità di rifiuti prodotti sulla base del principio «chi inquina paga», e superamento degli attuali criteri presuntivi;
b) applicazione delle tariffe relative alle utenze domestiche per le attività produttive che producono rifiuti assimilati a quelli urbani;
c) individuazione di criteri uniformi per l'applicazione da parte dei comuni di esenzioni e agevolazioni che tengano conto dell'effettivo utilizzo a fini produttivi dei locali e delle aree soggette al tributo.