Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il principio e criterio direttivo specifico della riduzione delle spese per il trasferimento di proprietà di auto e motoveicoli, anche attraverso la revisione delle imposte adottate ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.