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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.15. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
6.15.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza del processo di revisione del sistema estimativo, il Governo, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, esplicita nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, i criteri utilizzati per la determinazione dei valori patrimoniali e delle rendite catastali. Nell'approvazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo tiene conto delle valutazioni espresse ai sensi del comma 2-ter del presente articolo dalle commissioni censuarie locali.
  2-ter. Il Governo è altresì delegato a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che l'Agenzia delle entrate individui un congruo numero di comuni, rappresentativo del patrimonio immobiliare nazionale, e che le commissioni censuarie provinciali interessate verifichino, entro il 31 marzo 2025, la validità dei procedimenti di stima adottati. Con i medesimi decreti legislativi, il Governo è delegato ad integrare le attribuzioni delle commissioni censuarie locali previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198.

ident. 6.5.