Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando l'obbligo per le commissioni censuarie locali di provvedere, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione e garantendo in ogni caso al contribuente gli appropriati rimedi giuridici, sia in sede giurisdizionale che in via di autotutela amministrativa, avverso i provvedimenti illegittimi o viziati da errore.