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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto da parte di imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

  1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.