Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche prevedendo per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospensione e/o riduzione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, quindi mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, ovvero imputare l'ammortamento nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio differire le quote successive, allungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario.