Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) revisione della disciplina in materia di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie, stabilendo che, relativamente alla sottoscrizione con firma digitale e al deposito dei documenti informatici, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto.