Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) ai fini del rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio di cui all'articolo 2423 del codice civile, previsione che per la valutazione delle rimanenze di magazzino, che includano materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, prodotti finiti e merci, comprensivi di impianti e/o materiali per l'impiantistica o per l'edilizia di valore superiore ai 300.000 euro, il collegio sindacale si avvalga di perizia asseverata da professionista abilitato ingegnere o perito industriale, iscritto nel relativo ordine professionale;.