Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) riconoscimento di incentivi all'adozione di ogni misura utile in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro, nonché in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, disposti a favore sia delle lavoratrici e dei lavoratori che dei datori di lavoro.