Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la contestuale introduzione di un'area esente da tassazione, applicabile ai diversi tipi di reddito di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo, con l'esenzione totale della quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, comunque non inferiore a 15.000 euro annui, per ciascun soggetto passivo di imposta, alla quale non si applicano le deduzioni e le detrazioni.