Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) rateizzazione mensile dei versamenti delle imposte dirette, che prevedano per il pagamento del saldo e del primo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese in cui deve essere effettuato il versamento a saldo dell'imposta e per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mantenendo invariati l'attuale sistema di calcoli anche previsionali e prevedendo una riduzione della ritenuta d'acconto al 5 per cento sui compensi di lavoro autonomo.