Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) prevedere, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, l'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito.