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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.102. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
2.102.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis) introdurre meccanismi di perequazione nella tassazione dei redditi familiari, attraverso splitting legali, quozienti familiari, o una differenziazione della personal allowance legata a status e condizioni dei membri della famiglia, anche con l'obiettivo di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera b) sostituire il numero 2 con il seguente:

    2) revisionare aliquote, scaglioni, deduzioni, detrazioni e benefici allo scopo di eliminare le distorsioni attualmente presenti nel disegno della progressività dell'IRPEF, in particolare ridurre le aliquote marginali elevatissime o negative, le aliquote medie decrescenti in determinati intervalli e l'eccessiva progressività sui redditi meno elevati;

   sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) eliminazione delle ambiguità insite nelle detrazioni concesse a fronte della produzione di determinati redditi di categoria, lavoro e pensione, a favore del riconoscimento delle spese di produzione e introdurre contestualmente una vera e propria fascia esente universale, indipendente dal tipo di reddito posseduto, realizzando così la tutela costituzionale del «minimo vitale»;

   c-bis) incremento dell'importo della fascia esente o minimo vitale (personal allowance), oggi sancita in via indiretta solo ai titolari di alcuni redditi, avvicinandola a quella in media prevista da altri Paesi occidentali;

   c-ter) previsione di minimi esenti anche all'interno dei microcosmi reddituali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva;

   c-quater) riavvicinamento del concetto di reddito fiscale al reddito in senso economico, circoscrivendo le ipotesi di esenzione o agevolazione, con tassazione in linea tendenziale del reddito effettivo al netto dei costi e delle spese di produzione;

   c-quinquies) riduzione, laddove possibile, e comunque ripensamento dei regimi di tassazione cedolare e sostitutiva, attraverso meccanismi di esenzione alla base e richiesta di disapplicazione della ritenuta, con possibilità di optare per la tassazione in dichiarazione se più favorevole; eventuale introduzione di elementi di differenziazione dell'aliquota del prelievo a seconda dell'ammontare dei restanti redditi dell'individuo;

   dopo la lettera d) inserire le seguenti:

   d-bis) introduzione di meccanismi di adeguamento automatico al tasso di inflazione per scaglioni di imponibile, deduzioni e detrazioni, al fine di evitare il cosiddetto fiscal drag o progressività a freddo, ovvero l'inasprimento del prelievo – dovuto alla progressività delle aliquote – a fronte di incrementi di reddito puramente nominali;

   d-ter) superamento dell'attuale regime di segregazione delle perdite realizzate nell'ambito dei redditi di categoria, a favore di una compensazione orizzontale senza limiti, eventualmente surrogata dalla trasformazione di perdite realizzate all'interno di regimi cedolari in crediti di imposta, calcolati alla stessa aliquota, utilizzabili a scomputo.