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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.10. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
2.10.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) a beneficio dei contribuenti che, avvalendosi del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, superino nell'anno di imposta il plafond annuale massimo di ricavi di cui alla lettera a), del citato comma 54, di un ammontare non superiore a euro 35.000, previsione della facoltà di optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, a condizione che dichiarino, nelle suddette annualità, un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento, e assolvano l'imposta sostitutiva di cui ai citati commi 64 e 65, in misura maggiorata. Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il superamento, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione cui al periodo precedente non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.