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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.8. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
10.8.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In relazione agli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è previsto, a decorrere dall'esercizio 2022, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione dei gettiti riguardanti le compartecipazioni ai tributi erariali previste negli statuti speciali. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro 90 giorni dall'adozione dei predetti decreti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.