Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ulteriori o nuovi maggiori oneri, ovvero minori entrate, che non trovino compensazione secondo quanto disposto dal comma 2, si provvede, previa autorizzazione al Governo, mediante ricorso all'indebitamento netto e scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.