Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati, rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1.
1-ter. Alle regioni a statuto ordinario è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito sui tributi e compartecipazioni regionali di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, derivante dall'applicazione delle aliquote di base e maggiorate, conseguente all'attuazione della delega, con particolare riferimento agli articoli 5 e 7.