Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1.