Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. La disciplina derivante dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché con i principi del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.