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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.91. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
1.91.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) creare nuova liquidità per l'intero sistema economico attraverso l'ampliamento delle fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, anche attraverso titoli riconducibili alla più ampia categoria dei certificati di compensazione fiscale;.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione dei certificati di compensazione fiscale)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la istituzione dei certificati di compensazione fiscale:

   a) istituzione di certificati di compensazione fiscale, che incorporano il diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   b) definizione dell'importo dell'accantonamento da destinare alla concessione di certificati di compensazione fiscale, delle finalizzazioni, dei destinatari, delle quote, dei termini di durata del beneficio, nonché dell'importo massimo concedibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

   c) previsione della non concorrenza dei certificati alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, della non rilevanza ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e della loro utilizzabilità esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

   d) assegnazione dei certificati in percentuale, determinata per legge, su somme dovute, a qualsiasi titolo, anche come contributo, agevolazione, sussidio per non abbienti o riduzione del costo del lavoro, a favore di individui, imprese e professionisti e per quanto riguarda la loro circolazione, previsione che i destinatari dei certificati li impieghino esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per la corresponsione di somme dovute, a qualsiasi titolo, alle amministrazioni pubbliche, che i certificati di compensazione fiscale siano al portatore e che nelle transazioni tra privati sia consentito il libero uso dei certificati come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata;

   e) definizione della forma e delle modalità di emissione prevedendo che i certificati di compensazione fiscale siano emessi in forma dematerializzata attraverso l'uso delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli smart contract di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonché incorporati su una scheda elettronica ricaricabile dotata di un codice identificativo che ne consenta l'uso per compensazioni da qualsiasi applicazione digitale;

   f) adeguamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze al fine della gestione informatica e telematica dei certificati di compensazione fiscale dematerializzati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

   g) previsione che ai fini contabili i certificati di compensazione fiscale, all'atto dell'emissione, siano considerati crediti d'imposta non pagabili, ai sensi del regolamento (UE) n. 549/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, e che siano rilevati, ai fini della contabilità di Stato, esclusivamente alla data di compensazione e per la quota di effettivo utilizzo.