Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti; dare adeguato rilievo, sul fronte delle sanzioni, alle forme di cooperazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria; con specifico riferimento ai crediti di imposta aventi natura agevolativa, individuare una risposta sanzionatoria congrua e proporzionale che riconduca a maggiore precisione la distinzione tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti.