Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) alla previsione della sola sanzione amministrativa per i reati tributari quando il fatto è di entità lieve e non sia connesso con altri delitti in materia di dichiarazione e di documenti e pagamento di imposte, prevedendo che, a tal fine, le modalità della condotta, l'assenza di abitualità e l'esiguità del danno o del pericolo rilevino al fine di determinare la particolare tenuità dell'offesa, valutata soltanto riguardo alla persona che l'ha posta in essere;.