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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico per la revisione delle accise sul carburante: riduzione delle aliquote attualmente previste per le accise sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.