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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.25. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2022  [ apri ]
6.25.
approvato

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

   b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente e sulla base dei dati nelle disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche una ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

    1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

    2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

    3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

   c) prevedere nella consultazione catastale l'accesso alla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

   d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

  2-bis. Il Governo è delegato altresì a prevedere che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 sia destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al medesimo comma 1.
  2-ter. Il Governo è delegato altresì a prevedere procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.

Il Relatore
6.25.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

   b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente e sulla base dei dati nelle disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche una ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

    1. dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

    2. della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

    3. dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

   c) prevedere nella consultazione catastale l'accesso alla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

   d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

  2-bis. Il Governo è delegato altresì a prevedere che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 sia destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al medesimo comma 1.
  2-ter. Il Governo è delegato altresì a prevedere procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.

Il Relatore