Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) riformulazione dell'attuale sistema di imposizione dei trasferimenti di beni e diritti per causa di morte nonché delle donazioni e altri atti di trasferimento a titolo gratuito a fini di equità sociale che preveda:
1) innalzamento e differenziazione delle aliquote in misura variabile a seconda del valore complessivo netto dei beni per i parenti oltre il quarto grado, gli affini in linea collaterale oltre il terzo grado nonché gli estranei;
2) destinazione delle risorse derivanti dal differenziale tra le aliquote più elevate introdotte e l'aliquota previgente, mediante apposita indicazione, a enti del Terzo settore o ad altri enti che perseguano finalità di interesse generale ovvero, in caso di mancata indicazione, a un fondo gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.