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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.21. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3343

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2022  [ apri ]
2.21.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

    2-bis) la possibilità di applicare, anche ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle società professionali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché alle società tra avvocati costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, prevedendo altresì la possibilità di optare per il regime ordinario, nonché di trasformare le associazioni professionali, costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in società tra professionisti;

    2-ter) per il caso di trasformazione societaria ai sensi del numero 2-bis, la previsione di un regime giuridico differenziato, a seconda dell'esercizio o meno dell'opzione per il regime ordinario. A tal fine, la transizione verso il nuovo modello societario non deve comportare aggravi o oneri a carico dell'ente, anche prevedendo la possibilità per le società tra professionisti di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di costituzione o di esercizio dell'opzione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo, con aliquota inferiore alla prima aliquota IRPEF.