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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.5. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2021  [ apri ]
6.5.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

   a.1) all'articolo 423 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al primo comma è aggiunto il seguente periodo «In caso di condanna, il responsabile è obbligato anche al pagamento di una multa da euro 20 mila a euro 100 mila per ogni ettaro di terreno incendiato»;

    2. dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:

   «Il giudice, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria di cui al comma 1, su richiesta del Pubblico Ministero o di una persona danneggiata, può disporre il sequestro per equivalente dei beni, nel massimo della multa applicabile.
   A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al comma 1, il giudice dispone la confisca dei beni per l'equivalente valore».

    3. al quarto comma, le parole: «la disposizione precedente» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni precedenti».