stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.4. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2021  [ apri ]
6.4.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

   «Art. 423-quinquies (Interdizione dai pubblici uffici). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici, anche per incarichi di durata temporanea, e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.».