Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardata o mancata pubblicazione degli aggiornamenti senza motivata giustificazione, l'ente locale competente procede nei confronti dei dirigenti responsabili alla riduzione della loro retribuzione di risultato in una percentuale compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento in funzione della gravità del ritardo o della mancata pubblicazione.