Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. In particolare:
a) il personale appartenente al ruolo degli operatori riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria;
b) il personale appartenente ai ruoli degli assistenti e degli ispettori riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».
3-ter. Dopo l'articolo 212 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è aggiunto il seguente: «Articolo 212-bis. Il personale appartenente ai ruoli di cui agli articoli 153, 162, 171, 178, e 188, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.».