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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2021  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ripristino del corpo forestale dello Stato)

  1. A decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è ricostituito il Corpo forestale dello Stato.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità attuative per la ricostituzione del medesimo Corpo forestale dello Stato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di trasferimento al Corpo forestale dello Stato delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite ai corpi ed enti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017.
  4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3, e dell'articolo 11.
  5. Il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo le medesime qualifica e sede di servizio. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare, mediante richiesta scritta, per la propria permanenza nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.