Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:
4-sexies. Le regioni, nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria.