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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-ter.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2021  [ apri ]
1-ter.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, allo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nei limiti dei posti disponibili.
  1-ter. L'assenza ingiustificata del candidato alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o la mancata partecipazione per due volte alle medesime prove per motivi sanitari certificati comportano l'esclusione del candidato dalla graduatoria; l'assenza giustificata del candidato alle prove per motivi sanitari certificati comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico.
  1-quater. Al fine di velocizzare le procedure di reclutamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale volontario di cui al comma 1-bis, idoneo anche alla procedura di cui al comma 1, è chiamato alla visita di idoneità sanitaria senza la necessità di ripetere la prova di idoneità professionale.