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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.6. in Assemblea riferita al C. 3341

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/11/2021  [ apri ]
6.6.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) L'articolo 423-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 423-bis. – Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
   Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
   In caso di condanna, il responsabile è obbligato anche al pagamento di una multa da euro 25 mila a euro 125 mila per ogni ettaro di terreno incendiato.
   Il giudice, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria di cui al comma precedente, su richiesta del Pubblico Ministero o di una persona danneggiata, può disporre il sequestro per equivalente dei beni, nel massimo della multa applicabile.
   A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al comma 3, il giudice dispone la confisca dei beni per l'equivalente valore.
   Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
   Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a-bis), a-ter) e b).