Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«Art. 423-quinquies.
(Interdizione dai pubblici uffici)
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, la condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche per incarichi di durata temporanea, e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni.».