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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.4. in Assemblea riferita al C. 3341

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/11/2021  [ apri ]
6.4.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 423-quinquies.
(Interdizione dai pubblici uffici)

  Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, la condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche per incarichi di durata temporanea, e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni.».