Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 423-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Dalla condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, consegue inoltre di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza nonché di qualunque strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo fiscale erogato in favore del condannato, e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».