Al comma 4, alinea, dopo le parole: il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche aggiungere le seguenti: al codice di procedura civile in materia di istruzione preventiva,
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;
e-ter) eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;