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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.95. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2021  [ apri ]
1.95.

  Al comma 23, lettera t), sostituire le parole: del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, con le seguenti: del minore di anni otto e anche di età inferiore ove capace di discernimento, in presenza di uno psicologo infantile.