Al comma 24, sostituire la lettera n) con la seguente:
n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c), le sezioni circondariali e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;.