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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.66. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2021  [ apri ]
1.66.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 112, del codice di procedura civile, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di valore della domanda a cui il giudice è vincolato è dato dalla dichiarazione di valore della parte.».