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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2021  [ apri ]
1.5.

  Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) ai fini della composizione della lite, prevedere una fase precontenziosa obbligatoria mediante l'esperimento, in alternativa tra loro, della mediazione, della negoziazione assistita ovvero del procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto all'articolo 696-bis del codice di procedura civile. Resta fermo l'obbligo di esperire unicamente la mediazione in materia condominiale e successoria, nonché in via preventiva, altresì, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;.