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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.42. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2021  [ apri ]
1.42.

  Sostituire il comma 12, con il seguente:

  12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che ogni opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avente natura tributaria sia fatta a mezzo di ricorso davanti al giudice del tribunale competente per materia o valore e per territorio ai sensi dell'articolo 27 del codice di procedura civile e che l'eventuale giudizio di merito si svolga dinanzi al medesimo giudice competente per l'opposizione;

   b) prevedere l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.