stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.26. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2021  [ apri ]
1.26.

  Al comma 5, lettera l), dopo il punto 2.3), aggiungere il seguente:

  2.4) prevedere la fase dell'impugnazione semplificata per la quale entro venti giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, le parti, qualora non vi sia stata pronuncia sul calcolo degli interessi e della svalutazione monetaria, possono impugnare la sentenza dinanzi al giudice che la ha emessa. Prevedere che il giudice, ricevuta l'istanza, la comunichi alle altre parti concedendo loro il termine di dieci giorni per il deposito di memorie e che, entro i venti giorni successivi, il giudice depositi il provvedimento e che, in caso di accoglimento, sostituisca la sentenza impugnata provvedendo, eventualmente, ad autonoma condanna al pagamento delle spese legali. Disporre, altresì, che i termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado siano sospesi sino alla definizione del presente giudizio.