Al comma 5, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il giudice provvede sulle istanze istruttorie entro trenta giorni dal termine concesso alle parti per la precisazione e l'integrazione definitiva delle stesse, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro sessanta giorni;