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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.96. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2021  [ apri ]
1.96.

  Sostituire il comma 27 con il seguente:

  27. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 403.

   1. Quando il minore si trovi in uno stato, accertato o evidente, di abbandono morale o materiale o, comunque, si trovi esposto, nell'ambito familiare, a sistematica violenza o a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un ambiente sicuro, fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione, valutando, in via prioritaria, la possibilità di una collocazione presso parenti entro il quarto grado di accertata idoneità che abbiano rapporti significativi con il minore e garantendo il diritto alla continuità affettiva con le figure di riferimento del minore.
   2. Qualora non sussistano fondati motivi ostativi che possano pregiudicare l'interesse del minore, l'intervento della pubblica autorità deve essere eseguito presso la sua residenza o il suo domicilio, con modalità atte a tutelarne l'equilibrio emotivo e psicologico, previo avviso al magistrato di turno competente e ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
   3. Il magistrato, sentiti il minore e i suoi genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, accerta la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità e promuove, entro quarantotto ore, l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 336 del presente codice nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Contro il provvedimento di cui al terzo comma chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo mediante ricorso al tribunale per i minorenni, che si pronuncia in camera di consiglio entro quarantotto ore dal ricevimento del ricorso. Il reclamo deve essere proposto nel termine di cinque giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al primo periodo.».